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Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica

Testo in vigore al

Art. 32

1. Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice Decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre Periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel Circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal Prefetto.

2. Collo stesso Decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.

Art. 33

1. Sulla richiesta del Prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potra' stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.

Art. 35

1. Nessuna opposizione contro il Decreto di nomina dei periti potra' impedirne ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell'art. 51.

Art. 36

1. Non e' necessario che le parti interessate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun Comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprieta'.

2. La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.

Art. 37

1. Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dello espropriante.

2. Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termini dell'art. 24.

3. Si dividono poi per meta' le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

Art. 38

1. Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate dalle Leggi generali di procedura.

Art. 39

1. Ne' casi di occupazione totale, la indennita' dovuta all'espropriato consistera' nel giusto prezzo che a giudizio de' periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita.

Art. 40

1. Nei casi di occupazione parziale, l'indennita' consistera' nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potra' avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Art. 41

1. Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sara' estimato e detratto dalla indennita' quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente.

2. Se il vantaggio di cui e' detto qui sopra sara' estimato a piu' di un quarto della indennita' che, secondo l'art. 40, sarebbe dovuta al proprietario, questi potra' abbandonare all'espropriante l'intero immobile pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39, sempreche' il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile.

3. L'espropriante puo' esimersi dall'accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennita' estimata, a norma dell'art. 40.

4. In ogni caso pero' la indennita' dovuta al proprietario non potra' essere mai minore della meta' di quella che gli ispetterebbe ai termini dell'art. 40.

Art. 42

1. L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilita' sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non puo' tenersi a calcolo per aumentare l'indennita' dovuta al proprietario.

Art. 43

1. Non possono essere calcolate nel computo delle indennita' le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un'indennita' maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto cio' che puo' essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilita' da eseguirsi.

2. Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennita', senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.

Art. 44

1. Se il fondo e' enfiteutico, deve considerarsi come libero.

2. L'espropriante non e' tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, ne' a sopportare aumento di spesa pel riparto della indennita' tra l'uno e l'altro.

Art. 45

1. Non deve farsi luogo ad alcuna indennita' per le servitu' che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente.

2. Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitu', salva a chi promuove l'espropriazione la facolta' di farle eseguire egli stesso.

3. Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.

Art. 46

1. E' dovuta una indennita' ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilita' vengano gravati di servitu', o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

2. La privazione d'un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non puo' mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennita'.

3. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitu' stabilite da Leggi speciali.

Capo V. Dell'espropriazione.

Sezione I. Decreto che pronuncia l'espropriazione e l'occupazione dei beni: suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.

Art. 48

1. Il pretore o il tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'articolo 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 30.

2. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Art. 49

1. Il deposito dell'indennita' si considera fatto per conto dei proprietari espropriati.

2. Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico.

Art. 50

1. La proprieta' dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilita' passa nell'espropriante dalla data del Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione.

Art. 51

1. Il Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.

2. Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, puo' proporre avanti l'Autorita' giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai Periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovra' essere intimato tanto al Prefetto, quanto all'espropriante.

3. Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, l'indennita' si avra' definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.

Sezione II. Effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell'indennità.

Art. 52

1. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, ne' impedirne gli effetti.

2. Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non piu' sul fondo espropriato, ma sull'indennita' che lo rappresenta.