Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo in vigore al
Art. 87
Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:
a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;
b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente ed acquisiti nel momento in cui si effettua l'importazione.
Art. 88
Per i beni che sono stati esportati temporaneamente all'esterno della Comunità e che sono reimportati dopo aver formato oggetto, all'esterno della Comunità, di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera, gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l'IVA, sia lo stesso che sarebbe stato riservato ai beni in questione se dette operazioni fossero state eseguite nel loro territorio.
Art. 89
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell'articolo 98, possono prevedere che all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4) la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli articoli 85, 86 e 87.
La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta all'importazione sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli articoli 85, 86 e 87..
Capo 5. Disposizioni varie
Art. 90
1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1.
Art. 91
1. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.
2.
Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro.
Gli Stati membri accettano, in alternativa, che sia utilizzato l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'imposta diventa esigibile. La conversione fra monete diverse dall'euro è effettuata utilizzando il tasso di conversione in euro di ciascuna di esse. Gli Stati membri possono esigere di essere informati dell'esercizio di tale opzione da parte del soggetto passivo.
Tuttavia, per alcune operazioni di cui al primo comma o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri possono applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.
Art. 92
Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati membri possono adottare una delle disposizioni seguenti:
a) escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi;
b) includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi.
Titolo VIII. Aliquote
Capo 1. Applicazione delle aliquote
Art. 93
L'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.
Tuttavia, nei casi seguenti, l'aliquota applicabile è quella in vigore nel momento in cui l'imposta diventa esigibile:
a) i casi previsti agli articoli 65 e 66;
b) i casi di acquisti intracomunitari di beni;
c) i casi di importazioni di beni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2.
Art. 94
1. L'aliquota applicabile all'acquisto intracomunitario di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.
2. Fatta salva la facoltà prevista all'articolo 103, paragrafo 1, di applicare un'aliquota ridotta all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, l'aliquota applicabile all'importazione di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.
Art. 95
In caso di modificazione delle aliquote, gli Stati membri possono, nei casi previsti agli articoli 65 e 66, operare adeguamenti per tener conto dell'aliquota applicabile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Gli Stati membri possono inoltre adottare tutte le opportune misure transitorie.
Capo 2. Struttura e livello delle aliquote
Sezione 1. Aliquota normale
Art. 96
Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
Art. 97
A decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.
Sezione 2. Aliquote ridotte
Art. 98
1. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte.
2.
Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III.
Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica.
3. Quando applicano le aliquote ridotte previste al paragrafo 1 alle categorie relative a beni, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione.
Art. 99
1. Le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %.
2. Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'IVA risultante dall'applicazione di questa aliquota consente normalmente di detrarre la totalità dell'imposta per la quale è accordato il diritto a detrazione a norma degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.
Art. 100
Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina ogni due anni, a decorrere dal 1994, l'ambito d'applicazione delle aliquote ridotte.
Il Consiglio può, conformemente all'articolo 93 del trattato, decidere di modificare l'elenco dei beni e dei servizi di cui all'allegato III.
Art. 101
Al più tardi il 30 giugno 2007 e sulla base di uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, compresi i servizi di ristorazione, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.
Sezione 3. Disposizioni speciali
Art. 102
Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento.
Art. 103
1. Gli Stati membri possono prevedere che l'aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da essi applicate conformemente agli articoli 98 e 99, si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3), e 4).
2. Allorché si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni seguenti:
a) le cessioni di oggetti d'arte effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;
b) le cessioni di oggetti d'arte effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA.
Art. 104
L'Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %.
Art. 104 bis
Cipro può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 alla cessione di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole.
Art. 105
1. Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona.
2. Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.
Capo 3. Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensità di lavoro
Capo 4. Disposizioni speciali applicabili fino all'introduzione del regime definitivo
Art. 109
Le disposizioni del presente capo si applicano fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402.