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Sez. 1, Sentenza n. 390 del 08/03/1968 Ud. (dep. 15/07/1968) Rv. 108706 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - GELOSIA E VENDETTA -ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108706-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - GELOSIA E VENDETTA -ESCLUSIONE.*

La gelosia e la vendetta, esasperazioni passionali a sfondo egoistico, non possono ritenersi sentimenti tali da essere favorevolmente apprezzati dalla comune coscienza etica e, quindi, in nessun caso sono di per se rilevanti ai fini dell'attenuante di cui all'art.62 n.1 cod. pen. (V. 103985, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)