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Sez. L, Sentenza n. 1512 del 19/04/1975 (Rv. 375107 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL LAVORATORE CONTRO GLI EREDI DEL DATORE DI LAVORO - APPELLO DI UNO SOLO DEGLI EREDI SOCCOMBENTI - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375107-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL LAVORATORE CONTRO GLI EREDI DEL DATORE DI LAVORO - APPELLO DI UNO SOLO DEGLI EREDI SOCCOMBENTI - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Non da luogo ad un'ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti la domanda con la quale il lavoratore, assumendo di aver prestato la sua opera alle dipendenze di un datore di lavoro deceduto, chieda la condanna degli eredi di quest'ultimo a corrispondergli quanto dovutogli a causa del cessato rapporto di lavoro. Ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata appellata da uno soltanto dei suddetti eredi soccombenti, non puo ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello altro erede ai sensi dell'art 331 cod proc civ, ma puo soltanto disporsi che al medesimo venga notificato all'atto di gravame a norma dell'art 332 cod proc civ, sempre che rispetto al convenuto non appellante non sia decorso il termine per l'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)