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Sez. 3, Sentenza n. 5158 del 09/03/2005 (Rv. 580956 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Assicurazione infortuni - Clausole limitative della responsabilità e clausole che delimitano l'oggetto del contratto - Distinzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580956-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (Nella specie, relativa a clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, in base alla quale erano esclusi dalla nozione di terzo, ai fini della responsabilità civile, tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, avessero riportato danni in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui faceva riferimento l'assicurazione, la sentenza di merito, confermata dalla Corte Cass., ne aveva escluso la vessatorietà, ritenendo che la stessa fosse volta esclusivamente a determinare il rischio assicurativo e non già a limitare la responsabilità dell'assicuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)