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Sez. 2, Sentenza n. 1801 del 17/07/1967 (Rv. 328676 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - OGGETTO E FINALITA - TUTELA DEL POSSESSO COME STATO DI FATTO - POSSESSO DI UNA SERVITU - RIFERIMENTO AL MODO DI ESERCIZIO ANTERIORMENTE ALLA MODIFICAZIONE DEI LUOGHI.*
Stato
decisa il 1967-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328676-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - OGGETTO E FINALITA - TUTELA DEL POSSESSO COME STATO DI FATTO - POSSESSO DI UNA SERVITU - RIFERIMENTO AL MODO DI ESERCIZIO ANTERIORMENTE ALLA MODIFICAZIONE DEI LUOGHI.*

Qualunque modificazione dello stato dei luoghi, compiuta a detrimento dell'altrui possesso e con la consapevolezza del divieto, espresso o tacito, del possessore, in quanto implichi un diverso modo di essere del possesso e del suo Esercizio, importa violazione del possesso stesso, dalla legge tutelato come stato di fatto, anche se, eventualmente, non del tutto aderente al titolo ed al diritto che ne deriva. Pertanto, ai fini della tutela possessoria di una servitu, bisogna fare riferimento, non gia alla possibilita di Esercizio della stessa o al contenuto del titolo, bensi al modo come la servitu medesima veniva esercitata, prima che la situazione dei luoghi fosse stata modificata. (nella specie, in una stradella sulla quale veniva esercitato il passaggio, da parte dell'attore in causa possessoria, il convenuto, proprietario di immobile confinante con la stradella stessa, aveva operato una restrizione di quest'ultima, in corrispondenza della sua proprieta, assumendo di essere proprietario anche del terreno da lui occupato, gia facente parte della stradella, e che il passaggio altrui rimaneva in ogni modo possibile, nonostante la suddetta restrizione della strada in un punto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1066, Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 1070

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)