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Sez. 3, Sentenza n. 27854 del 12/12/2013 (Rv. 629489 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Forma - Opponibilità ai terzi - Annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Necessità - Trascrizione del vincolo - Funzione di pubblicità notizia.
Stato
decisa il 2013-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629489-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 com. 4, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)