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Sez. 3, Sentenza n. 15562 del 06/11/2002 (Rv. 558275 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Giudicato di condanna nei confronti del danneggiante - Azione nei confronti dell'impresa designata - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558275-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

Nel sistema della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, vige il principio - fissato dall'art. 26 - dell'unicità del termine di prescrizione per i soggetti passivi dell'azione di danno (responsabile, assicuratore ed impresa designata ex art. 20), con la conseguenza dell'applicabilità, anche nei confronti dell'impresa designata, della conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. per effetto di condanna, anche generica, del responsabile del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)