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Sez. 2, Sentenza n. 1723 del 30/11/1966 Ud. (dep. 24/03/1967) Rv. 103857 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*
Stato
decisa il 1966-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103857-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - EFFICACIA PROBATORIA.*

La chiamata di correo, per essere attendibile, non deve essere costante ed immutabile, ben potendo il giudice dedurre la prova della colpevolezza dell'imputato da una chiamata di correo la quale, ancorche ritrattata, sia, in relazione alle altre risultanze processuali, rivestita di attributi motivatamente determinati e concretamente controllati. (Conf 103302, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)