Sez. 1, Sentenza n. 708 del 22/04/1965 (Rv. 311329 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - POTERI DELL'ISTRUTTORE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - POTERI DELL'ISTRUTTORE.*
A norma dell'art.80 bis disp. Att. Cod. proc. civ., la rimessione della causa al collegio puo essere disposta dal giudice istruttore anche nella udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti trattasi di un potere rimesso al cauto discernimento del giudice istruttore, che, se inopportunamente esercitato, puo trovare rimedio nell'attivita di controllo riservata al collegio su tutti i provvedimenti dell'istruttore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)