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Sez. 3, Sentenza n. 9580 del 13/07/1984 Ud. (dep. 31/10/1984) Rv. 166485 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE - FABBRICATI ADIACENTI - PREVISIONE NORMATIVA DI INDIPENDENTE OSCILLAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - INOSSERVANZA - COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA - AMNISTIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166485-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE - FABBRICATI ADIACENTI - PREVISIONE NORMATIVA DI INDIPENDENTE OSCILLAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - INOSSERVANZA - COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA - AMNISTIA - ESCLUSIONE.*

In tema di legislazione antisismica, la norma di cui al punto c/4 decreto ministeriale 3 marzo 1975, n. 39, introdotta al fine di consentire, in caso di sisma, la indipendente oscillazione di fabbricati adiacenti, in modo che il crollo di una costruzione non travolga anche l'altra, è posta a tutela della incolumità pubblica. La sua violazione, compenetrandosi come modalità esecutiva del reato di costruzione abusiva, rende quest'ultimo insuscettibile di Estinzione per amnistia. (V mass n 161082).*

Riferimenti normativi: DM 03/03/1975 art. 39, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)