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Sez. 5, Sentenza n. 4638 del 25/02/2011 (Rv. 617003 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa dell'acquisto di un immobile per usucapione - Liquidazione dell'INVIM - Impugnazione del contribuente - Iscrizione a ruolo dell'imposta e delle sanzioni per l'omesso pagamento - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617003-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di INVIM, l'imposta liquidata dall'ufficio a seguito di sentenza dichiarativa dell'acquisto di un immobile per usucapione, ha natura di imposta principale, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, con la conseguenza che, in caso di omesso pagamento da parte del contribuente e di impugnazione dell'avviso di liquidazione, legittimamente l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo, oltre che dell'imposta, anche delle sanzioni, in quanto l'art. 56 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato ai fini dell'INVIM dall'art. 31 del d.P.R. n. 643 cit., prevede che il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta complementare per il maggior valore accertato (lett. a) o di imposte suppletive (lett. b), fattispecie, entrambe, diverse dall'imposta principale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)