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Sez. 1 - , Ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13/05/2019 (Rv. 653771 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione nei confronti del prefetto - Notificazione all'Avvocatura dello Stato - Mancata assunzione del patrocinio nella precedente fase di merito - Conseguenze - Nullità - Rinnovazione - Necessità.
Stato
decisa il 2019-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653771-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)