diritto.io

Sez. T, Sentenza n. 2919 del 05/02/2025 (Rv. 674075-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di rimborso - Procedimento amministrativo attivato dalla parte - Contraddittorio preventivo - Sussistenza in re ipsa - Mancata interlocuzione prima del diniego - Irrilevanza - Condizioni - Preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2025-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674075-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La domanda di rimborso attiva un procedimento amministrativo ad istanza di parte, che realizza in re ipsa, sulla base degli atti e dei documenti introdotti, un contraddittorio preventivo, all'esito del quale, ove l'amministrazione assuma la decisione sfavorevole sulla scorta di tali elementi informativi, il difetto di un'ulteriore specifica interlocuzione prima dell'adozione del provvedimento è irrilevante, non essendo applicabile, in ambito tributario, l'istituto del preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, salvo che la parte specificamente indichi e deduca la concreta lesione al diritto di difesa che abbia sofferto.

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)