diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2815 del 25/03/1999 (Rv. 524525 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) | Esercizio dell'azione di annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato - Onere di osservanza del termine di tre mesi da parte dell'assicuratore - Sinistro avvenuto prima di tale termine o prima della conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti - Insussistenza dell'onere.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524525-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA)

In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892 cod. civ. all'istituto assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullabilità non sussiste qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più qualora il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)