diritto.io

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Testo in vigore al

Art. 29 Accettazione del curatore

1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione.

2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

Art. 30 Qualita' di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale.

Art. 31 Poteri del curatore

1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.

2. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.

3. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.

Art. 32 Intrasmissibilita' delle attribuzioni del curatore

1. Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non puo' delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato.

2. Puo' essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilita'.

Art. 33 Relazione al giudice

1. Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilita' del fallito o di altri e su quanto puo' interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.

2. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito gia' impugnati dai creditori, nonche' quelli che egli intende impugnare.

3. Il giudice delegato puo' chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

4. Se si tratta di societa', la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilita' degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'.

5. Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato una esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.

Art. 34 Deposito delle somme riscosse

1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalita' da lui stabilite.

2. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non puo' essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.

3. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.

Art. 35 Integrazione dei poteri del curatore

1. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, puo' autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredita' e donazioni.

2. Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire diecimila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.2

3. In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.

Art. 36 Reclamo contro gli atti del curatore

1. Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato.

2. Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante.

Art. 37 Revoca del curatore

1. Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

2. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero.

Art. 38 Responsabilita' del curatore

1. Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

2. Durante il fallimento l'azione di responsabilita' contro il curatore revocato e' proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

3. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.

Art. 39 Compenso del curatore

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del ministro per la grazia e giustizia.

2. La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in facolta' del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

3. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi e' luogo.

Sezione IV. Del comitato dei creditori

Art. 40 Nomina del comitato

1. Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'art. 97; puo' essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.

2. Il comitato e' nominato con provvedimento del giudice delegato ed e' composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato.

3. Il giudice delegato puo' sostituire i membri del comitato.

Art. 41 Funzioni del comitato

1. Il comitato puo' essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno.

2. Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno.

3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

4. Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

5. I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Capo III. Degli effetti del fallimento

Sezione I. Degli effetti del fallimento per il fallito

Art. 42 Beni del fallito

1. La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

2. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Art. 43 Rapporti processuali

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

2. Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.

Art. 44 Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento

1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

2. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Art. 45 Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento

1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Art. 46 Beni non compresi nel fallimento

1. Non sono compresi nel fallimento:

  1. 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

  2. 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

  3. 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto e' disposto dagli articoli 170 e 326 del codice civile;

  4. 4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto e' disposto dall'art. 188 del codice civile;

  5. 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.

Art. 47 Alimenti al fallito e alla famiglia

1. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se e' stato nominato, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

2. La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita'.

Art. 48 Corrispondenza diretta al fallito

1. La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali. Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.

Art. 49 Obbligo di residenza del fallito

1. Il fallito non puo' allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta e' chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.

2. Il giudice puo' far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.