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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 221 Qualita' di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

  1. 1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualita';

  2. 2) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza; e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del corpo degli agenti di custodia;

  3. 3) il sindaco nei comuni ove non e' alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.

3. Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

Art. 222 Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono di loro iniziativa all'arresto in caso di flagranza di reato a norma degli articoli 235 e 236, e negli altri casi vi procedono per ordine o mandato dell'Autorita' competente, salvo quanto e' disposto nell'articolo 238.5

2. Gli ufficiali ed agenti predetti curano che il corpo e le tracce del reato siano conservati e che lo stato delle cose non venga mutato prima che giunga nel luogo l'Autorita' giudiziaria. Se vi e' fondato motivo di temere che frattanto le cose o le tracce predette si alterino o si disperdano, procedono ai necessari accertamenti e sequestrano il corpo del reato, osservando per quanto e' possibile le norme sull'istruzione formale.44

Art. 223 Ausiliari della polizia giudiziaria

1. Agli accertamenti, ai rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica relativa alle loro funzioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono direttamente o anche quando e' necessario per mezzo di persone idonee da essi richieste, le quali non possono rifiutare l'opera propria. Gli atti compiuti da tali persone in concorso con gli ufficiali di polizia giudiziaria sono ricevuti nel processo verbale delle operazioni o ad esso allegati.44

2. Quando occorre, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono farsi assistere da interpreti, senza deferire loro il giuramento.61

Art. 224 Perquisizioni di polizia giudiziaria

1. Nella flagranza del reato o nel case di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'art. 304-ter secondo capoverso e, per quanto e' possibile, le altre norme sulla istruzione formale.

2. L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale alla Autorita' giudiziaria indicata nel primo capoverso dello art. 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.

Art. 225 Sommarie indagini

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'e' necessita' ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonche' delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

3. Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

4. Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, nonche' dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

5. Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

6. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

7. La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

8. Non si puo' comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di cio' deve essere dato atto a verbale.

9. Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.

10. Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonche' dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-quater, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227.77

Art. 226 Sequestro di carte sigillate - Facolta' relative alla corrispondenza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'autorita' giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorita' giudiziaria piu' vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.

2. Quando e' ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed e' urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'autorita' giudiziaria e possono ordinare a chi e' preposto ai servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1974, N. 98.

Art. 226-bis Facolta' relative alle comunicazioni o conversazioni

1. Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati:

  1. 1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione;

  2. 2) reati concernenti gli stupefacenti;

  3. 3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;

  4. 4) reati di contrabbando;

  5. 5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.

2. La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 623-bis del codice penale.

3. Non e' consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attivita'.

Art. 226-ter Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni

1. L'autorizzazione prevista nel precedente articolo e' disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessita' nei confronti dell'indiziato di limitare la liberta' delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede.

2. Il decreto deve indicare le modalita' e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata, solo per due volte, con ordinanza, per periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione.

3. I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello.

4. Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro.

Art. 226-quater Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni

1. Le operazioni di cui all'articolo 226-bis devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.

2. Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

3. Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale e' indicato il numero delle custodie nonche' il numero dell'apparecchio controllato.

4. I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

5. I processi verbali delle attivita' previste nei capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato.

6. Ai soli difensori degli indiziati o imputati e' comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato ai sensi del capoverso precedente essi hanno facolta' di esaminare gli atti e le registrazioni.

7. Dopo le comunicazioni previste nel capoverso precedente, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonche' dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullita' o estranei ai fini istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

8. Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte.

9. Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate.

10. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco.

Art. 226-quinquies Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite

1. A pena di nullita' insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si puo' tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformita' dalle prescrizioni in essa stabilite, nonche' delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-bis del codice penale.73

Art. 227 Trasmissione di atti e informazioni all'Autorita' giudiziaria

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, terminate le loro operazioni, devono trasmettere immediatamente al procuratore del Re o al pretore gli atti compilati e le cose sequestrate.

2. Devono inoltre riferire all'Autorita' giudiziaria competente ogni notizia che loro successivamente perviene e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per l'assicurazione delle prove.

Art. 228 Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della liberta' personale

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della liberta' personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non e' dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in liberta' la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso fanno immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

2. Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potesta' o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

Art. 229 Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente, sono soggetti alla sanzione della censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.

2. Le sanzioni anzidette sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per la immediata esecuzione al capo dell'Amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.

Art. 230 Obbligo del segreto

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le altre persone che compiono o concorrono a compiere atti di polizia giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragioni di pubblico ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi e i loro risultati.

Sezione II. Degli atti di istruzione preliminare del pretore, del procuratore del Re e del procuratore generale presso la corte d'appello

Art. 231 Atti e informative del pretore

1. Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390.

2. Il pretore informa senza ritardo il procuratore del Re delle querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati. Se trattasi di reato per il quale egli non e' competente, deve trasmettere al procuratore del Re gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e d'assicurazione delle prove e, se la legge autorizza il mandato di cattura, puo' provvisoriamente emettere mandato d'arresto.

Art. 232 Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria puo' procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390.

Art. 233 Informative del procuratore del Re al procuratore generale

1. Il procuratore del Re informa il procuratore generale presso la corte d'appello delle querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati.

Art. 234 Atti del procuratore generale presso la corte d'appello

1. Il procuratore generale trasmette al procuratore del Re le querele, le denuncie, le istanze, le richieste, i rapporti, i referti e le autorizzazioni che ha ricevuto, quando non ritiene di esercitare la facolta' attribuita al procuratore del Re dall'articolo 232 o di procedere egli stesso a istruzione sommaria.

2. Il procuratore generale puo' con provvedimento insindacabile, prima della sentenza che chiude l'istruzione formale o prima del decreto di citazione quando si procede con istruzione sommaria, richiamare gli atti e rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria.2444

Capo II. Della libertà personale dell'imputato

Sezione I. Dell'arresto

Art. 235 Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

2. Devono altresi' procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono gia' stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno.

3. Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 236 Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

2. Hanno, inoltre, facolta' di arrestare chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o e' stato condannato piu' di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, quando e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.

3. Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

4. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno altresi' facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 671, 688, 707 e 729 del codice penale, e chi e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riporto' la dichiarazione di abitualita' o di professionalita'.

Art. 237 Flagranza

1. E' flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente e' flagrante fino a che sia cessata la permanenza.

2. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato.

3. Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato e' inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero e' sorpreso con cose o traccie dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato.