Sez. 1, Sentenza n. 20216 del 01/03/2013 Cc. (dep. 10/05/2013) Rv. 256256 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro disposto su beni assoggettabili a confisca obbligatoria ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'imputato - Richiesta, da parte del curatore, di autorizzazione alla vendita dei beni e alla distribuzione del ricavato ai creditori - Accoglibilità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Dei beni sottoposti a sequestro a norma dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, qualora sopravviene il fallimento dell'imputato, può essere autorizzata la vendita su richiesta del curatore della procedura concorsuale ai fini della distribuzione del ricavato ai creditori, solo se il giudice acquisisce la ragionevole certezza che i cespiti non rientreranno nella diretta o indiretta disponibilità del condannato. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento impugnato che ha escluso di poter accedere alle richieste di revoca della confisca per la mancata prospettazione di concrete e specifiche misure di salvaguardia da adottare nella fase di vendita della procedura fallimentare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)