Sez. L, Sentenza n. 4722 del 03/03/2026 (Rv. 678756-02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Possibilità di "repechage" - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Allegazione dei posti assegnabili da parte del lavoratore - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nel cui ambito rientra anche quello intimato per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore -, il datore di lavoro deve allegare e provare l'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, quale requisito di legittimità del recesso, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra l'onere di allegazione e quello probatorio.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)