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Sez. 6, Sentenza n. 9862 del 31/07/1974 Ud. (dep. 13/12/1974) Rv. 130128 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL CONCORSO DI COLPA DELLA PERSONA OFFESA NON DEDOTTO ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE DALL'APPELLANTE - NON E DENUNCIABILE IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130128-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL CONCORSO DI COLPA DELLA PERSONA OFFESA NON DEDOTTO ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE DALL'APPELLANTE - NON E DENUNCIABILE IN CASSAZIONE.*

L'impugnazione diretta a contestare la sussistenza del fatto o la sua valutazione critica, investe il giudice di appello della cognizione piena di tutto il procedimento svoltosi in primo grado e lo legittima ad una nuova valutazione del merito e ad una nuova ricostruzione del fatto e delle sue componenti oggettive e soggettive anche riferibili a persone diverse dall'imputato; in tale ambito il giudice puo anche indagare sulla sussistenza o meno del concorso di colpa e sulla misura in cui tale colpa abbia potuto incidere nella produzione dell'evento, ma nessuna statuizione deve rendere al riguardo se sia mancata una specifica richiesta dell'appellante o se questa non possa considerarsi implicita, come quando vi sia stata la deduzione di colpa esclusiva della vittima. Anche in tale materia, quindi, trova applicazione la regola del divieto del novum in Cassazione, in virtu della quale non puo essere denunciata la nullita della sentenza sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine al concorso di colpa della parte lesa, se sia mancata la richiesta implicita od esplicita dell'appellante diretta ad ottenere una specifica pronuncia sulla questione. (fattispecie in cui l'imputato di omicidio colposo, che aveva negato ogni responsabilita, aveva censurato la decisione di appello, confermativa della condanna, per omessa pronuncia sul concorso di colpa della vittima; la Corte di Cassazione rigetto il ricorso sul rilievo che la pronuncia sulla questione non aveva formato mai oggetto di richiesta ne dinanzi al primo giudice, ne dinanzi a quello del gravame).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)