Sez. 3, Sentenza n. 6639 del 04/12/1982 (Rv. 424267 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel grado di appello del processo del lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova - peraltro superabile dall'autorizzazione del collegio, secondo un apprezzamento incensurabile in Sede di legittimità - non comprende la produzione di nuovi documenti, sia per la sua concettuale diversità dall'ammissione di nuovi mezzi di prova (com'è dato desumere dalla distinzione in tal senso operata, anche con riferimento al rito ordinario, dall'art. 345 cod. proc. civ.), sia perché detta produzione non contrasta con le esigenze di celerità e concentrazione del processo in un'unica udienza di discussione. (Conf 5019/82, mass n 422947; (Conf 198/80, mass n 403592; (Conf 4754/78, mass n 394450).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)