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Sez. L - , Ordinanza n. 37045 del 17/12/2022 (Rv. 666214 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori esposti all'amianto - Benefici previdenziali ex art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992 - Presupposti - Certificazione da parte dell'INAIL - IndennizzabilitĂ  della malattia professionale da amianto - NecessitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666214-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, l'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, laddove individua, quale presupposto per il riconoscimento del beneficio contributivo, una malattia di cui l'INAIL abbia documentato l'origine da esposizione all'amianto, non richiede anche che la stessa malattia sia indennizzabile.

Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)