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Sez. 2, Sentenza n. 2975 del 22/10/1971 (Rv. 354243 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE DI OLTRE DUE TERZI - DIRITTO ALLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354243-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE DI OLTRE DUE TERZI - DIRITTO ALLA PENSIONE.*

Ai fini del diritto alla pensione, a norma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, occorre aver riguardo alla riduzione della capacita di guadagno del lavoratore, conseguente alle infermita che lo affliggono e pertanto il giudice deve accertare una riduzione, a meno di un terzo, non delle energie fisiche, bensi della capacita lavorativa congiunta alle possibilita di guadagno, deve accertare, cioe, che le possibilita di lavoro e di guadagno, per effetto delle infermita, si siano ridotte di oltre due terzi. (V 3177'68, mass n 336098).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)