Sez. 3, Sentenza n. 5265 del 24/04/1996 Ud. (dep. 27/05/1996) Rv. 205106 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Circostanze aggravanti - Timore di pericolo immaginario | Fama di mago o guaritore - Sfruttamento ingenerando pericolo immaginario di gravi malattie - Facendo credere di poter guarire con esorcismi o pratiche magiche ecc. - Ricavando ingiusto profitto - Reato di truffa aggravata - Sussistenza - Fattispecie: ritenuta sussistenza anche di atti di libidine violenti.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Circostanze aggravanti - Timore di pericolo immaginario
Deve ritenersi configurata l'ipotesi aggravata del reato di truffa, di cui al secondo comma n. 2 dell'art. 640 cod. pen., nel fatto di colui che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell'avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire o di poterle preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando e prescrivendo sostanze e si procura così, nel richiedere e accettare da quelle, un ingiusto profitto con danno delle stesse. (Nella specie la S.C. ha altresì ritenuto che la prospettazione dell'insorgere di gravi malattie o dell'interruzione del relativo trattamento terapeutico erano tali da configurare l'elemento delle minacce finalizzate al compimento di atti di libidine).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)