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Sez. L, Sentenza n. 8361 del 09/04/2014 (Rv. 630028 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Adibizione a programma televisivo specifico - Termine finale - Fine della produzione del programma e, comunque, entro data certa - Prevalenza - Criteri.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630028-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzione a termine dei lavoratori dello spettacolo per l'adibizione ad un programma televisivo specifico, qualora come termine finale del contratto sia indicato quello della fine della produzione del programma con l'aggiunta della dicitura "e comunque non oltre il" ed indicazione di una data certa, a dover prevalere è il primo termine, in quanto l'assunzione è effettuata con riguardo ad un programma specifico, mentre l'altro termine è destinato ad operare solo nell'ipotesi in cui la produzione del programma stesso non sia finita in epoca antecedente alla data con esso indicata.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)