Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
Testo in vigore al
Capo V. Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare, dell'assegno bancario «non trasferibile» e dell'assegno turistico.
Art. 40
1. Il traente o il portatore dell'assegno bancario puo' sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.
2. Lo sbarramento e' fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso puo' essere generale o speciale. Lo sbarramento e' generale se tra le due sbarre non vi e' alcuna indicazione o vi e' la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; e' speciale se tra le due sbarre e' scritto il nome di un banchiere.
3. Lo sbarramento generale puo' essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non puo' essere trasformato in sbarramento generale.
4. La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.
Art. 41
1. L'assegno bancario con sbarramento generale non puo' essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.
2. Un assegno bancario con sbarramento speciale non puo' essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi e' il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato puo' servirsi per l'incasso di altro banchiere.
3. Un banchiere non puo' acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non puo' incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.
4. Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non puo' essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.
5. Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.
Art. 42
1. Il traente o il portatore di un assegno bancario puo' vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente.
2. In questo caso l'assegno bancario non puo' essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.
3. La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta.
4. Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.
5. Il trattario non e' tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.
Art. 43
1. L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non puo' essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non puo' girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non puo' ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
2. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.
3. La clausola «non trasferibile» deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.
4. La stessa clausola puo' essere apposta da un girante con i medesimi effetti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranita' italiana.
Art. 44
1. Il traente dell'assegno bancario puo' subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico).
Capo VI. Del regresso per mancato pagamento.
Art. 45
1. Il portatore puo' esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non e' pagato, purche' il rifiuto del pagamento sia constatato:
1° con atto autentico (protesto), oppure
2° con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure
3) con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attivita' di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non e' stato pagato.6
2. Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilita' della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.
Art. 46
1. Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
2. Se la presentazione e' fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente puo' farsi il primo giorno feriale successivo.
Art. 47
1. Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola «senza spese», lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e cosi' di seguito, risalendo fino al traente.
I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.
2. Se in conformita' del precedente comma l'avviso e' dato a un firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine al suo avallante.
3. Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.
4. Chi e' tenuto a dare l'avviso puo' darlo in una forma qualsiasi anche col semplice rinvio dell'assegno bancario.
5. Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.
6. Chi non da' l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia e' responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza pero' che l'ammontare del risarcimento possa superare quello dell'assegno bancario.
Art. 48
1. Il traente, il girante o l'avallante puo', con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.
2. Tale clausola, salvo il disposto dell'articolo 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini prescritti, ne' dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.
3. Se la clausola e' apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se e' apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola e' apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo carico. Se la clausola e' apposta da un girante o da un avallante, le spese del protesto o della constatazione equivalente, qualora uno di tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari.
Art. 49
1. Tutte le persone obbligate in virtu' dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.
2. Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non e' tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati.
3. Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.
4. L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Art. 50
1. Il portatore puo' chiedere in via di regresso:
1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2° gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
Art. 51
1. Chi ha pagato l'assegno bancario puo' ripetere dai suoi garanti:
1° la somma integrale sborsata;
2° gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno del disborso;
3° le spese sostenute.
Art. 52
1. Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso puo' esigere, contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato.
2. Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario puo' cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.
Art. 53
1. Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti questi sono prolungati.
2. Il portatore e' tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta, di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 47.
3. Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.
4. Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorche' detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso puo' essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.
5. Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.
Art. 54
1. Fra piu' obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto e' regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.
Art. 55
1. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51.
2. L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno e' stato emesso.
3. Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
Art. 56
1. L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, puo', con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea cauzione.
Art. 57
1. Nei giudizi, tanto, di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore puo' opporre soltanto le eccezioni di nullita' dell'assegno bancario a termini dell'articolo 2 e quelle non vietate dall'art. 25.
2. Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.
3. Puo' anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.
4. Se la sospensione fosse stata gia' concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio decidera' la conferma o la rivocazione del provvedimento.
Art. 58
1. Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione.
2. Il possessore non puo' esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, purche' abbia adempiuto le formalita' necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
Art. 59
1. Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, puo' agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.
2. Eguale azione puo' esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.
Art. 60
1. Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
2. Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto puo' esser levato dal segretario comunale.
3. Non e' richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.