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Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016 (Rv. 638649 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Revocatoria nei confronti del fideiussore - Atti di disposizione del fideiussore - Successivi alla messa a disposizione del denaro da parte della banca al debitore garantito - Pregiudizio delle ragioni del creditore - Requisiti.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638649-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)