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Sez. 3 - , Ordinanza n. 27475 del 20/09/2022 (Rv. 665952 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE | Impugnazione della sentenza di primo grado per mancanza di prova della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio - Onere della prova - In capo all’appellato - Smarrimento del fascicolo di parte di primo grado - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665952-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE

Nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado per mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, l'onere della prova circa il regolare perfezionamento della stessa incombe sull'appellato (attore in primo grado), senza che assuma rilievo la circostanza dello smarrimento del fascicolo di parte di primo grado, che può - al più - legittimare quest'ultima a chiedere al giudice l'autorizzazione alla relativa ricostruzione.

Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 1 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)