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Sez. 1, Ordinanza n. 738 del 30/04/1968 Cc. (dep. 10/07/1968) Rv. 108661 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE E PROCEDIMENTO PENALE -PREGIUDIZIALITA - MANCANZA - DISPOSTO DELL'ART 18 COD PROC PEN -INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108661-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE E PROCEDIMENTO PENALE -PREGIUDIZIALITA - MANCANZA - DISPOSTO DELL'ART 18 COD PROC PEN -INAPPLICABILITA.*

Nessun rapporto di pregiudizialita in senso tecnico puo verificarsi fra il procedimento di prevenzione ed il procedimento penale, anche se quest'ultimo concerna fatti che vengono presi in esame nel primo. Anzitutto, nel procedimento di prevenzione l'accertamento attiene alla pericolosita sociale della persona e non al fatto specifico, che vien preso in esame, insieme con tutti gli altri dati, soltanto come elemento sintomatico, per cui non ricorre quell'identita degli oggetti dell'accertamento che e richiesta per farsi luogo all'applicazione dell'art.18 cod.proc.pen.. inoltre, nel procedimento di prevenzione possono prendersi in considerazione anche situazioni idonee a giustificare semplici sospetti e presunzioni e fatti che, pur non costituendo reato, diano motivo di ritenere che il loro autore sia proclive al delitto e se un fatto del genere emerge da una specifica denuncia, sufficientemente documentata, non e necessario attendere il giudizio sulla sua illiceita penale per poterlo prendere in esame ai diversi fini del giudizio sulla pericolosita sociale dell'autore. Deve, pertanto, ritenersi che il disposto dell'art.18 cod.proc.pen. non e applicabile al procedimento di prevenzione neanche in via analogica. (V.101534, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)