Sez. 4, Sentenza n. 18791 del 04/04/2017 Ud. (dep. 18/04/2017) Rv. 270392 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Intervallo di almeno cinque minuti tra le due misurazioni, ex art. 379 Reg. esec. cod. strada - Criterio di calcolo - Individuazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'intervallo di almeno cinque minuti previsto dall'art. 379 Reg. esec. cod. strada per l'effettuazione delle misurazioni necessarie all'accertamento dello stato di ebbrezza deve essere calcolato considerando il momento di inizio sia della prima che della seconda misurazione, ovvero quello in cui entrambe sono terminate.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)