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Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006 (Rv. 586153 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Spettanza - Presupposti - Incremento dei redditi di uno dei coniugi e decremento dei redditi dell'altro nelle more del giudizio di separazione - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586153-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente; sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)