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Sez. 2, Sentenza n. 852 del 27/01/1992 (Rv. 475452 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - Specificità | Requisiti - Nuove argomentazioni a sostegno degli errori della sentenza impugnata - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475452-01

Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - Specificità

Per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame richiesto dall'art. 342 cod.proc.civ., occorre indicare nell'atto di appello anche mediante un'esposizione sommaria le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado. Non è necessario peraltro che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che l'appellante ha di completare ed integrare le difese con il solo limite del rispetto della norma dell'art. 345 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)