Sez. 2, Sentenza n. 1932 del 29/03/1982 (Rv. 419777 - 01)
PERMUTA - IN GENERE - PRELIMINARE DI PERMUTE DI COSA PRESENTE CONTRO COSA FUTURA - ADEMPIMENTO DI UNO DEI PERMUTANTI PROMISSARI - ADEMPIMENTO DELL'ALTRO CON MODALITÀ DIVERSE - DIRITTO DEL PRIMO PERMUTANTE DI OTTENERE UNA RETTIFICAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE - SUSSISTENZA - PRONUNCIA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. E DETERMINAZIONE DEL SUPPLEMENTO DEL PREZZO DOVUTO - LEGITTIMITÀ.*
PERMUTA - IN GENERE - PRELIMINARE DI PERMUTE DI COSA PRESENTE CONTRO COSA FUTURA - ADEMPIMENTO DI UNO DEI PERMUTANTI PROMISSARI - ADEMPIMENTO DELL'ALTRO CON MODALITÀ DIVERSE - DIRITTO DEL PRIMO PERMUTANTE DI OTTENERE UNA RETTIFICAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE - SUSSISTENZA - PRONUNCIA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. E DETERMINAZIONE DEL SUPPLEMENTO DEL PREZZO DOVUTO - LEGITTIMITÀ.*
Qualora fra le parti sia intervenuto un preliminare di permuta di cosa presente contro cosa futura (nella specie: area contro un immobile da costruire avente una determinata superficie) ed uno dei permutanti promissari abbia adempiuto alla sua obbligazione, lo stesso ha diritto, ove l'altro permutante promissario abbia costruito un immobile avente una superficie maggiore di quella prestabilita ma che non sia radicalmente diverso da quello promesso - ad esempio, per diversità funzionale derivante da una attitudine e destinazione dei vani esclusivamente ad uso diverso da quello pattuito di abitazione, ovvero per una radicale diversità strutturale dell'opera nel suo complesso, per cubatura, misura e dislocazione dei vani rispetto alle prescrizioni contrattuali - di ottenere, a norma degli artt. 1537 e 1538 cod. civ., una rettificazione del contratto preliminare, con possibilità per il giudice di determinare il supplemento di prezzo dovuto, contestualmente alla pronuncia costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ., con la quale si dispone il trasferimento del diritto in caso di inadempimento dell'altro promissario permutante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 1555, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)