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Sez. 5, Ordinanza n. 17387 del 24/06/2024 (Rv. 671611-01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE | Verbale di assemblea ordinaria - Valore probatorio - Contenuto - Prova contraria - Ammissibilità - Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del socio impugnante - Conseguenze - Fattispecie. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671611-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE

Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità dell'istanza di verificazione, attribuendo al disconoscimento del verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione la natura di generica contestazione non circostanziata e, quindi, opponibile al socio in mancanza di tempestiva impugnazione).

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2479 ter, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)