Sez. L - , Ordinanza n. 23509 del 27/07/2022 (Rv. 665409 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro pubblico alle dipendenze della azienda sanitaria locale - Lavoro straordinario - Compenso - Previsione del c.c.n.l. - Preventiva autorizzazione del dirigente responsabile - Necessità - Certificazione circa lo straordinario espletato - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente.
Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)