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Sez. 1, Sentenza n. 710 del 13/01/2011 (Rv. 616538 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ | Azione del nuovo curatore nei confronti del terzo corresponsabile del danno unitamente al curatore revocato - Transazione con cessione al terzo dei diritti vantati dalla massa nei confronti del curatore revocato - Surrogazione del terzo nei diritti vantati dal fallimento o regresso per avvenuto pagamento - Configurabilità - Legittimazione del terzo all'azione di responsabilità verso il curatore cessato - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616538-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ

Esercitata l'azione risarcitoria, da parte del nuovo curatore fallimentare, nei confronti di una banca, per la sottrazione di somme depositate su libretto di deposito a risparmio nominativo intestato ad un fallimento, ma oggetto di indebiti prelievi da parte di persona non autorizzata e diversa dal cessato curatore e conclusa con il predetto terzo una transazione, con restituzione da parte della banca degli importi così prelevati e cessione a suo favore dei diritti vantati dalla massa nei confronti del cessato curatore fallimentare, la successiva azione con cui la banca chieda affermarsi la responsabilità del cessato curatore non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 38 legge fall.; con essa, infatti, detto terzo non agisce come organo della procedura o sostituto del curatore, bensì a tutela di un interesse proprio, avendo provveduto al risarcimento, e perciò a titolo di surroga nei diritti vantati dal fallimento verso il curatore revocato, e dunque ex art. 1203 n. 3 cod. civ. ovvero in regresso ex art. 1299 cod. civ., ma in ogni caso con autonoma legittimazione, che ha il suo titolo proprio nell'adempimento della predetta transazione, ex art. 35 legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 38, Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)