Sez. 1, Sentenza n. 2362 del 13/06/1975 (Rv. 376213 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - RISPETTIVO ONERE PROBATORIO.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - RISPETTIVO ONERE PROBATORIO.*
Il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale ha per oggetto non la pronunzia di illegittimita formale o sostanziale della pretesa fiscale, bensi l'accertamento negativo della sussistenza dei presupposti di legge che determinano l'Obbligo di corrispondere il tributo nella misura pretesa dall'ente impositore. In detto giudizio, percio, si verifica un'inversione delle posizioni delle parti, per cui il creditore procedente assume la posizione di convenuto, mentre il debitore intimato ed opponente acquista la qualita di attore in senso formale e sostanziale, e come tale e soggetto all'Onere della prova circa l'illegittimita della pretesa fiscale, al fine di ottenere, da parte del giudice, l'accertamento negativo della pretesa stessa. (V 2998/72, mass n 360753; 1858/72, mass n 358886).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)