Sez. L, Sentenza n. 23185 del 08/11/2011 (Rv. 619377 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Giudizi in materia di invalidità civile - Nuovo Regime delle notificazioni - Notifica all'I.N.P.S. presso l'Avvocatura dello Stato e le sedi provinciali dell'Istituto - Decorrenza dal 1° aprile 2007 - Effetti - Notifica delle sentenze relative ai giudizi instaurati precedentemente - Applicabilità della disciplina previgente.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE
In tema di notificazioni, l'art. 10, comma 6, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248), prevede che gli atti introduttivi, dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità proposti a decorrere dal 1 aprile 2007, nonché le sentenze ed ogni altro provvedimento reso in detti giudizi, vengano notificati anche all'I.N.P.S., quale litisconsorte necessario, sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, sia presso le sedi provinciali dell'Istituto. Ne consegue che, ove i procedimenti giurisdizionali siano stati instaurati anteriormente alla sentenza, pur pronunciata nel vigore della nuova disciplina, va notificata alla parte personalmente presso la sede legale in Roma e non presso la sede periferica dell'Istituto, dovendosi applicare la disciplina previgente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)