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Sez. 6, Sentenza n. 2070 del 10/11/1994 Ud. (dep. 28/02/1995) Rv. 200554 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Tentativo | Pluralità di violenze o minacce - Pluralità di reati - Configurabilità - Esclusione - Unicità o meno dell'azione - Accertamento - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200554-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Tentativo

In tema di tentativo di estorsione, nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia esercitata in forma mediata, a mezzo del telefono, il ripetersi delle telefonate minatorie da parte dell'estortore per costringere la vittima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto non dà luogo, di per sè, ad una pluralità di reati, occorrendo prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla stregua del duplice criterio: finalistico e temporale. Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di "atti" che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa. L'unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica. Ne consegue che, in caso di estorsione tentata, i diversi conati posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità. Mentre si ha un solo tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, costituiscono singoli momenti di un'unica azione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)