diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9013 del 20/06/2002 (Rv. 555215 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa - Art. 5, comma undicesimo, D.L. n. 726 del 1984 - Determinazione del trattamento di pensione - Trasformazione del rapporto e contestuale cambiamento di datore di lavoro - Computabilità dei periodi relativi ai diversi rapporti - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555215-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO

In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, la disposizione di cui all'art. 5, comma undicesimo, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella l. 19 dicembre 1984, n. 863 - secondo cui nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, proporzionalmente all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale - deve essere interpretata, per essere conforme a Costituzione, nel senso che non è di ostacolo al computo dell'anzianità, in misura proporzionale alle ore svolte, la circostanza che il lavoratore, nel transitare dal tempo pieno al tempo parziale, o viceversa, abbia nel contempo cambiato datore di lavoro previa estinzione del procedente rapporto (v. Corte cost., sent. n. 202 del 1999).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 11 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)