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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 95 del 1993

Decisione
decisa il 1993-03-08, depositata il 1993-03-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:95
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19278

  • Imposta sulle successioni e donazioni
  • Beni esenti da imposta perché di interesse culturale
  • Alienazione entro il quinquennio dall'apertura della successione
  • Prevista decadenza dal beneficio con imposizione del pagamento del triplo dell'imposta e di sanzione pecuniaria pari al triplo del'imposta
  • Lamentata irragionevolezza con incidenza sul principio della capacità contributiva
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Lo speciale regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale prevedente, da un lato, la esenzione della imposta di successione, e dall'altro, il pagamento del triplo dell'imposta e di una pena pecuniaria pari a tre volte l'imposta stessa, nel caso di alienazione del bene entro il quinquennio dall'apertura della successione, trova fondamento nella particolare rilevanza che i beni considerati e la loro adeguata conservazione hanno per il patrimonio culturale del paese; né è censurabile l'equiparazione a fini sanzionatori delle diverse ipotesi contemplate nell'impugnato art. 4, l. 2 agosto 1982, n. 512, (alienazione del bene, mutamento di destinazione, tentata esportazione clandestina) essendo tutti comportamenti contrastanti con la doverosa tutela dei beni di rilevante interesse culturale, mentre risulta infine incongruo il richiamo al principio della capacità contributiva, versandosi in materia sanzionatoria. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, l. 2 agosto 1982, n. 512). - Sui limiti della sindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore v. s. n. 333/1991, o. nn. 103/1992, 520/1991, 62/1989, 593/1988, 50/1988, 337/1987 e 315/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena sul ricorso proposto da Eddo Bartali ed altra contro l'Ufficio del Registro di Siena, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 5 dicembre 1991 la Commissione tributaria di secondo grado di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512, il quale dispone che, in caso di alienazione entro il quinquennio dall'apertura della successione di beni esenti da imposta perché di rilevante interesse culturale, l'erede è tenuto al pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella normale e di una pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta stessa; che, ad avviso della Commissione, detta disciplina violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per un verso parificando agli effetti sanzionatori le differenti ipotesi considerate e per l'altro spezzando, con l'imporre il pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella normale, il collegamento tra capacità contributiva e precetto tributario; che è intervenuta nel giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che, come questa Corte ha reiteratamente statuito (sentenza n. 333 del 1991; ordd. n. 103 del 1992 e n. 520 del 1991; n. 62 del 1989, 593 e 50 del 1988, 337 e 315 del 1987), le scelte discrezionali del legislatore non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non risultino palesemente irragionevoli; che la disciplina impugnata trova fondamento nella particolare rilevanza che i beni considerati e la loro adeguata conservazione hanno per il patrimonio culturale del paese; che la ratio delle norme offre ragionevole giustificazione per lo speciale regime, consistente in primo luogo nella esenzione dalla imposta di successione e per converso nel rigore della sanzione in caso di violazione degli obblighi incombenti sull'erede; che non appare censurabile l'equiparazione a fini sanzionatori di ipotesi diverse l'una dall'altra ma unificate dalla previsione di comportamenti contrastanti con la doverosa tutela di beni di rilevante interesse culturale; che, versandosi in materia sanzionatoria, risulta incongruo il richiamo al principio della capacità contributiva;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze