Sez. 1, Sentenza n. 4199 del 22/01/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153357 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CASELLARIO GIUDIZIARIO - RICHIESTA DEI BENEFICI PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CASELLARIO GIUDIZIARIO - RICHIESTA DEI BENEFICI PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
La richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, che non risulta essere stata proposta nelle fasi di merito del procedimento, non è deducibile in Sede di ricorso per Cassazione. (V. Mass. N. 152049 anno 1982, per quanto concerne il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.; mass. N. 151299 anno 1981, per quello di cui all'art. 163 cod. pen.: entrambi in relazione alla discrezionalità del potere di concessione da parte del giudice di merito; più in termini, V. Mass. N. 123068 anno 1973 per il solo beneficio della sospensione condizionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)