Sez. 1, Sentenza n. 11242 del 28/12/1994 (Rv. 489449 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE | Circolazione di veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione - Conseguenze - confisca del veicolo - pagamento in misura ridotto della sanzione pecuniaria - Irrilevanza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE
In caso di circolazione di veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione, in violazione dell'art. 58 cod. strada, la confisca prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 ha carattere obbligatorio e va applicata anche quando l'autore della violazione abbia provveduto al pagamento nella misura ridotta, previsto dall'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981.Nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, il pretore, nei limiti dei motivi di opposizione, ha il potere di accertare l'effettiva sussistenza della violazione dell'art. 58 cod. strada.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)