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Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007 (Rv. 600508 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Rinvio al giudice civile a seguito di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Natura - Riconducibilità alla disciplina degli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600508-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 612, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 541

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)