Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Testo in vigore al
Capo III. Capitano della nave - regio commissario - comandante militare - loro coadiutori.
Art. 20 Capitano della nave
1. Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, per quanto nominato dall'armatore o proprietario, deve intendersi, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per cio' che concerne l'impiego della nave o galleggiante.
2. Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni prevedute dagli articoli seguenti.
3. Egli deve compierei viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinche' l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli.
Deve eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci, nonche' l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle localita' che gli vengono indicate dall'amministrazione stessa.
4. Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonche' la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
Art. 21 Regio commissario
1. E' in facolta' del Ministero della marina e di quello dello comunicazioni di imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi requisiti un Regio commissario.
2. Il Regio commissario vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate.
3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire fedelmente le istruzioni predette; ma restano integre in lui le facolta' e le responsabilita' relative alla condotta della nave o del galleggiante ed alla organizzazione interna di essa con tutti gli obblighi derivantegli dal precedente art. 20. Egli deve comunque fornire al Regio commissario tutte le spiegazioni che gli siano da lui richieste su qualsiasi provvedimento adottato.
Art. 22 Comandante militare
1. Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della marina, non inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero puo' conferire al Regio commissario il titolo e le attribuzioni di comandante militare, quando egli sia ufficiale di vascello della Regia marina ovvero ufficiale o sottufficiale del C.R.E.M., appartenente a categorie che conferiscano l'idoneita' al comando della nave o del galleggiante su cui viene imbarcato.
2. Il comandante militare, oltre le attribuzioni proprie del Regio commissario, ha anche le seguenti:
a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto cio' che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante:
b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi, in arrivo ed in partenza, con facolta' di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.
3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire e far eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilita' a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.
4. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi previsti dall'art. 20, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.
Art. 23 Assunzione del comando da parte del comandante militare
1. Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e specialmente quando la nave o il galleggiante si trovi in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessita' di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessita' di getto della merce, navigazione particolarmente difficile, ecc.), ha facolta' di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa.
2. Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante e' esonerato da qualsiasi obbligo, facolta' o responsabilita' che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare.
3. Di conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale deve prestare, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.
Art. 24 Doveri del personale imbarcato
1. Lo Stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al Regio commissario ed al rappresentante imbarcato della forza armata di cui al successivo art. 27 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano.
2. L'equipaggio militare, ed in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che il regolamento sulle Regie navi armate prescrive verso il comandante di Regia nave.
Art. 25 Capitano marittimo con funzioni di comandante militare
1. Quando il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante sia ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della marina puo' eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennita' di requisizione sara' diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non sara' piu' tenuto a corrispondere al comandante della nave.
Art. 26 Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile
1. E' in facolta' dell'amministrazione di imbarcare sulla nave un galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di grado equiparato, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il Regio commissario nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice.
2. Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili ed i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al Regio commissario.
Art. 27 Rappresentante delle forze armate
1. E' in facolta' del Ministero militare particolarmente interessato all'operazione bellica o sussidiaria, nella quale e' impiegata la nave mercantile o il galleggiante requisito dal Ministero della marina, d'imbarcarvi un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o Regio commissario, perche', ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unita' requisita.
2. L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito dalla Regia marina con le attribuzioni sopraindicate, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che il regolamento delle Regie navi armate prescrive per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.
Art. 28 Competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato
1. Al personale delle amministrazioni dello Stato, di cui ai precedenti articoli 21, 22, 23, 26 e 27, imbarcato sulle unita requisite, sono dovute le competenze stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Qualora tali competenze non fossero previste, esse dovranno essere fissate dalla amministrazione interessata in accordo col Ministero delle finanze.
Capo IV. Determinazione dell'indennita' nel caso di requisizione per acquisto o per impiego temporaneo.
Art. 29 Indennita' nel caso di requisizione per acquisto
1. Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante da parte dello Stato l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata al massimo entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. La determinazione dell'indennita' e' fatta a cura del Ministero delle comunicazioni, con le norme di cui all'art. 30, anche nel caso che la requisizione sia disposta dal Ministero della marina, ed e' notificata al proprietario dall'Amministrazione che ha disposto la requisizione.
2. Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 12 l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata entra tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.
3. Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante i diritti reali costituiti sull'unita' requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'.
4. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito per acquisto e su altre unita' a favore dell'Istituto per il credito navale ed a garanzia dei mutui da esso concessi, l'Istituto predetto determinera', a richiesta del proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del precedente comma. Il pagamento della indennita' sara' effettuato previa accettazione da parte del proprietario od armatore della quota indicata dall'Istituto per il credito navale. In caso di disaccordo in merito decidera' il Consiglio superiore della Marina mercantile.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito per acquisto, colui nei confronti del quale e' stata disposta la requisizione ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a parita' di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.3
Art. 30 Indennita' nei caso di requisizione per uso temporaneo
1. Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, l'indennita' dovuta all'armatore o al proprietario e' calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore attribuendo ad ogni ora un ventiquattresimo della indennita' giornaliera.
2. Non si tiene calcolo delle frazioni di ore.
3. In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennita' fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non puo' essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa.
4. Detta indennita' si compone di due parti designate con lo lettere A e B.
5. Il valore della nave o del galleggiante requisito sara' determinato come segue:
a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore verra', stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione per acquisto o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonche' allo stato di conservazione e di efficienza della nave;
b) per quelle navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore verra' stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione per acquisto o al giorno della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'eta', al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave.
6. In entrambi i casi, sia nel caso a) che in quello b) si deve aggiungere il valore delle dotazioni e dei corredi.
7. Le quote comprese nella parte A, che vengono determinate dall'ufficio indicato nel precedente art. 4, sono le seguenti:
a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'eta' e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante;
b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; qualora la requisizione si prolunghi oltre un anno la quota di interessi verra' calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento;
c) spese generali;
d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore);
e) manutenzione e riparazioni ordinarie;
f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica).
8. Quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, puo' provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera d) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f). In tal caso, la parto A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c).
9. L'indennita' prevista per la parte A potra' essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'Amministrazione interessata o dell'armatore.
10. Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti:
a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio
della responsabilita' per danni alle persone;b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali, Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, od altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti);
c) lavoro straordinario;
d) combustibili;
e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonche' per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica;
f) acqua;
g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e sopratasse di ancoraggio, fari, transito di canali, ed altre eventuali spese portuali o diritti marittimi);
h) agenzie;
i) esercizio dell'impianto r.t. (escluse le spese relative al personale r. t. gia' comprese nella quota equipaggio);
l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio;
m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati;
n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione;
o) disinfestazione o altre misure sanitarie;
p) medicinali e materiali per medicazione;
q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglierie per il personale di passaggio e per l'equipaggio;
r) eventuali sistemazioni di telefoni nei porti ed uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione;
s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
t) eventuali spese inerenti alla quarantena ed approdo in porti infetti;
u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggirarti per ordine dell'amministrazione nonche' forniture le quali comunque resterebbero di proprieta' dell'amministrazione.
11. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano inscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Regia marina, l'indennita' dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A.
12. Le quote della parte B, applicabili a tali unita', sono contabilizzate direttamente dal Ministero della marina come per le Regie navi.
13. La parte A dell'indennita' e' determinata dal ministero delle comunicazioni, anche nel caso che la requisizione sia fatta dal Ministero della marina, ed e' notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
14. All'atto della requisizione, il Ministero delle comunicazioni quando non sia, in possesso di tutti gli elementi necessari, puo' determinare in via provvisoria questa parte dell'indennita', salvo a procedere alla determinazione definitiva al massimo entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria e' notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
15. Nel caso che l'armatore o proprietario si avvalga del ricorso stabilito dall'art. 48 contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennita', l'indennita' stessa e' corrisposta, fino a che non sia intervenuta la decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle comunicazioni. La parte B e' determinata dal Ministero delle comunicazioni o da quello della marina rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi.
16. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennita' e:
1° essere assunte direttamente, in parte o totalmente, dal Ministero interessato;
2° essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali gia' esistono regolamentazioni speciali;
3° essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.
Art. 31 Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione
1. Oltre all'indennita' dovuta all'armatore o al proprietario per effetto del precedente art. 30, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:
a) la perdita totale della nave o del galleggianti requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone, dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilita' civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dai Regio commissario, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario;
b) le spese inerenti ad eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali viene adibito per effetto della requisizione.
c) le spese inerenti ai lavori di ripristino;
d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
Art. 32 Pagamento dell'indennita' di requisizione
1. Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della Proprieta' della nave o del galleggiante, l'indennita' non puo' essere pagata se non siano decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione.
2. Qualora sorgano contestazioni sulla persona avente diritto alla indennita', e, nel caso preveduto dal comma precedente, se, nel termine ivi indicato, siano notificate alla amministrazione che procede alla requisizione opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennita' e' depositata presso la Cassa depositi e prestiti, dove resta fino a che sulle contestazioni od opposizioni non sia stato deciso dalla competente autorita' giudiziaria, su istanza della parte piu' di diligente.
3. Il pagamento dell'indennita' di requisizione per uso temporaneo si effettua a rate mensili posticipate.
Art. 33 Documenti e modalita' amministrative
1. Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, qualora esse non siano gia' comprese nella indennita' o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti:
1° Assicurazione. - L'onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare.
2° Equipaggio. - Fattura con prospetto nominativo dell'equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore.
2. Il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del Regio commissario che attestera' la effettiva percezione delle somme corrisposte.
3. Per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo deve essere compilato con le stesse modalita' indicate nel numero seguente.
3° Lavoro straordinario. - Prospetto nominativo con le indicazioni:
a) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce;
b) del genere di lavoro straordinario;
c) delle ore di lavoro straordinario;
d) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore;
e) delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento;
f) della somma netta corrisposta a ciascuno.
4. Il prospetto dev'essere vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal Regio commissario.
4° Combustibili, lubrificanti, acqua - Fattura con dichiarazione del comandante militare o del Regio commissario, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione.
5. Alla fattura dev'essere allegata anche una dichiarazione dell'autorita' militare marittima o dell'ufficio provinciale delle corporazioni, o, se la nave trovasi all'estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza.
5° Spese portuali e diritti marittimi. - Fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute.
6. Tali documenti, quietanzati, devono essere vistati dal comandante militare o dal Regio commissario, o, in loro assenza, dalla autorita' portuale o consolare competente oppure corredati da relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario.
6° Agenzie. - Fattura con allegato il buono del comandante militare o del Regio commissario, e col visto della autorita' portuale per il controllo della quota del compenso dovuto.
7° Esercizio impianto radiotelegrafico:
a) Marconigrammi. - Riepilogo firmato dal comandante militare o dal Regio commissario, con copia, se rilasciato dalle predette autorita', dei marconigrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
b) Esercizio. - Fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, ad eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal Regio commissario.
8° Spese, carico e scarico, stivaggio e distivaggio. Fattura vistata dall'ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall'autorita' di porto, per il controllo d'elle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal Regio commissario. Da questo buono devono risultare la data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie ed in giorni festivi.
7. Nei casi in cui l'equipaggio della nave o del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso viene corrisposto con le stesse modalita' indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento.
9° Mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati:
a) per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l'amministrazione puo' stabilire il trattamento tavola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1° classe per gli ufficiali ed assimilati, di 2° classe per i sottufficiali ed assimilati, di 3° classe per la truppa e personale assimilato; oppure puo' apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario.
8. Per il vitto speciale agli infermi e per i vini ed altre bevande, vengono stabilite apposite tariffe.
9. Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note devono essere vistate dal comandante militare o dal Regio commissario;
b) per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, vengono stabilite speciali tariffe dall'amministrazione, di accordo con l'armatore o proprietario.
10. Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal Regio commissario.
10° Carenamento. - I lavori di carenamento di cui al precedente art. 30 devono essere eseguiti in seguito ad ordine dell'amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, devono essere controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione stessa.
11. Le fatture relative devono portare il visto, per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto.
12. Qualora, il carenamento avvenga in porto estero sono osservate le stesse modalita', con la sola variante che il controllo ed il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al Regio commissario o al Regio console.
11° Disinfestazione. - Le operazioni devono essere eseguite in seguito ad ordine dell'amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, devono essere controllate dall'autorita' designata dall'amministrazione, e le fatture devono portare il «visto, per eseguito lavoro» della autorita' predetta.
12° Medicinali e materiali per medicazioni. - Fattura dettagliata con l'elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con l'indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione.
13° Spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria. - Fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario, constatante la necessita' di procedere al lavoro stesso.
14° Telefono. - Fattura quietanzata dalla societa' telefonica, vistata dall'autorita' portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal Regio commissario, ove deve essere indicato il tempo durante il quale il telefono, e' stato usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione.
15° Telegrammi. - Riepilogo vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con copia, se rilasciato dalle autorita' predette, dei telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione.
16° Quarantena ed approdo in porto infetto. - Riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, delle spese sostenute e delle eventuali indennita' pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo dev'essere corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall'estratto del giornale nautico, vistati dall'autorita' portuaria, dai quali deve risultare l'ordine ricevuto e l'esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in parto infetto.
17° Consumi suppletivi di coperta, camera, Macchina, cucina. - Riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con l'indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione.
18° Adattamento e ripristino. - Gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso viene allibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari, devono essere controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le relative fatture devono portare il visto dell'ufficio tecnico predetto.
13. Le fatture relative alle eventuali forniture devono essere controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione.
14. Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo ed il visto sono devoluti al comandante militare o al Regio commissario o al Regio console.
19° Cessione materiali. - Le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all'armatore o proprietario da parte dell'amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall'amministrazione dalla quale dipende l'ente che ha ricevuto il materiale.
15. Per tali cessioni l'armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, o dichiarazione rilasciata dal comandante militare o Regio commissario. In calce al verbale stesso, o separatamente, dev'essere inserita la dichiarazione di ricevuta dell'ente quale i materiali vengono ceduti.
16. Nei casi in cui, sulle navi o galleggianti non siano imbarcati Regi commissari o comandanti militari, le facolta' di «visto» e di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all'ufficio di requisizione dell'amministrazione che ha ordinato la requisizione.
17. Il precedente comma si applica anche ai casi di impedimento delle dette autorita'.
Art. 34 Lavori e forniture Urgenti
1. In casi eccezionali di speciale importanza ed urgenza, la amministrazione che ha disposta la requisizione, previ accordi col ministero delle finanze, ha la facolta', di derogare alle disposizioni della legge sulla contabilita' generale dello Stato concernenti la materia contrattuale ed i limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessarie all'utilizzazione ed all'impiego immediato dell'unita' requisita
Art. 35 Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unita' requisita
1. o sospensioni dell'indennita'.
2. Qualora le navi e i galleggianti requisiti per uso temporaneo restino temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello stato, per cause estranee all'amministrazione, ed indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa a sensi dell'art. 31, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennita' per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha facolta' di designare.
3. Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine ed a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative viene trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sui galleggiante a favore dello Stato, e son graduate fra i crediti elecanti nell'art. 4 del decreto-legge del 5 luglio 1928-VI, n. 1816, subito dopo il n. 5 e prima quindi di ogni credito ipotecario.
4. Esse vengono riscosse a' termini dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile.
Art. 36 Salvataggi e rimorchi
1. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.
Capo V. Atto di requisizione - modalita' della consegna e della riconsegna delle navi e dei galleggianti requisiti.
Art. 37 Autorita' delegata per la consegna e la riconsegna
1. Le formalita' relative alla consegna e alla riconsegna delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorita' a cio' delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
Art. 38 Controllo dell'inventario
1. All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita, si procede al controllo dell'inventario (giornale nautico - libro IV), in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale, nel quale devono farsi risultare le irregolarita' eventualmente riscontrate.
2. Qualora il controllo dell'inventario non possa essere compiuto dall'autorita' delegata a norma del precedente art. 37, potra' essere a cio' delegata dall'amministrazione altra autorita'.
3. Qualora esigenze speciali non consentano di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a, cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, deve essere rimessa, entro 24 ore dall'ordine, all'autorita' che e' designata dall'amministrazione requisitrice.
4. Dell'esattezza, di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano.
5. Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo dev'essere compilato, anziche' controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.
Art. 39 Verifica materiali di consumo
1. Le autorita' indicate nel precedente articolo 37 provvedono alla verifica dei materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.
Art. 40 Processo verbale di consegna
1. Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere compilato un processo verbale di consegna, che deve contenere le seguenti indicazioni:
1° autorita' delegata per la consegna;
2° ordine ricevuto dalla predetta autorita', con le precise indicazioni del documento relativo;
3° amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione;
4° nome dell'unita' requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalita';
5° nome del proprietario (od anche dell'armatore nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unita' requisita e sua residenza o domicilio;
6° compartimento od ufficio marittimo d'iscrizione dell'unita' requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;
7° tonnellaggio di stazza lorda e netta;
8° porto in cui avviene la consegna;
9° data ed ora della consegna;
10° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unita' all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
11° eventuali annotazioni;
12° firma dell'autorita' delegata per la consegna;
13° firma del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) o del suo legale rappresentante.