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Sez. L, Sentenza n. 898 del 17/01/2011 (Rv. 616109 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Ente Minerario Siciliano - Rapporti di lavoro - Indennità di prepensionamento per anticipata risoluzione - Computo - Criteri - Riferimento all'attività prestata nel mese prescelto dal lavoratore e alla relativa retribuzione globale di fatto - Necessità - Materiale corresponsione di una parte di tale retribuzione in un mese successivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616109-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ex art. 10 legge reg. Sicilia 10 agosto 1984 n. 46, occorre riferirsi alla retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione all'attività prestata nel mese prescelto, essendo irrilevante che tale retribuzione sia stata materialmente corrisposta per intero nel detto mese o se il pagamento di una parte di essa - per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti l'attività prestata - sia avvenuto in un mese successivo.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1984 num. 46 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)