Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori
Testo in vigore al
Art. 12
1. Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente e' ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del reclamo.
Art. 13
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito da cinque componenti scelti: due dal Consiglio nazionale forense fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro di grazia e giustizia; uno dal Ministro delle finanze ed uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti.
3. Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.
4. I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.
5. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 14
1. I Consigli dell'Ordine esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.
Art. 15
1. Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennita' di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.
2. La misura dell'indennita' dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sara' determinata dal regolamento.
3. Tutte le predette indennita' sono a carico della Cassa.
Capo II. Del patrimonio
Art. 16
1. Il patrimonio della Cassa e' costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 432;
c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.
Art. 17
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798
Art. 18
1. I beni indicati nel n. 1 dell'art. 17 sono costituiti da contanti, crediti, titoli ed equipollenti.
Art. 19
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798
Art. 20
1. Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore e' tenuto a corrispondere soltanto un contributo.
Art. 21
1. I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 22
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798
Art. 23
1. I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono repetibili nei confronti dei soccombenti.
2. Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi sono prenotati a debito.
Art. 24
1. L'avvocato o il procuratore al quale l'autorita' giudiziaria conferisca un incarico retribuito e' tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:
a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.
2. La percentuale e' calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.
3. La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.
Art. 25
1. Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, salvo in ogni caso il minimo di lire 60 000 annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il quarantesimo anno di eta' all'atto di iscrizione alla Cassa, ed il minimo di lire 80.000 annue a carico dell'iscritto che a quella data aveva superato il qurarantesimo anno di eta'.
2. Nel caso di reddito professionale in contestazione, la mistura del 5 per cento, se superiore al minimo dovuto, sara' applicata in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.
Art. 26
1. Le rinunzie indicate nel n. 6 dell'art. 17 sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualita' di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto.
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 2894
Art. 28
1. I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.
Art. 29
1. Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro provento.
Art. 30
1. Gli iscritti negli albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 19, 22 e 24, ma non sono tenuti alla corresponsione del contributo stabilito nell'art. 25.
Capo III. Del trattamento di previdenza
Art. 31
1. Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:
a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;
b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.
2. L'eventuale maggiore reddito conseguito sara' devoluto al conto generale.
Art. 32
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798