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Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

Testo in vigore al

Art. 12

1. Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente e' ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del reclamo.

Art. 13

1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da cinque membri, dei quali uno e' designato dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti.

2. Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti.

3. Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

4. I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

5. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14

1. I Consigli dell'Ordine esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

Art. 15

1. Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennita' di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

2. La misura dell'indennita' dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sara' determinata dal regolamento.

3. Tutte le predette indennita' sono a carico della Cassa.

Capo II. Del patrimonio

Art. 16

1. Il patrimonio della Cassa e' costituito:

  1. a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

  2. b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 432;

  3. c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 18

1. I beni indicati nel n. 1 dell'art. 17 sono costituiti da contanti, crediti, titoli ed equipollenti.

Art. 20

1. Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore e' tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

Art. 21

1. I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 23

1. I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono repetibili nei confronti dei soccombenti.

2. Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi sono prenotati a debito.

Art. 26

1. Le rinunzie indicate nel n. 6 dell'art. 17 sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualita' di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto.

Art. 30

1. Gli iscritti negli albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 19, 22 e 24, ma non sono tenuti alla corresponsione del contributo stabilito nell'art. 25.

Capo III. Del trattamento di previdenza

Art. 31

1. Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:

  1. a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;

  2. b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.

2. L'eventuale maggiore reddito conseguito sara' devoluto al conto generale.