diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 46748 del 25/10/2005 Ud. (dep. 21/12/2005) Rv. 232662 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Reato di cui all'art. 51, comma primo, D. Lgs. 22 del 1997 - Profitto economico derivante dall'attività di gestione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232662-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, raccolta, trasporto, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, non è necessaria la percezione di un corrispettivo per la attività di gestione dei rifiuti, atteso che il conseguimento di un profitto economico non è richiesto né sotto il profilo oggettivo che soggettivo della fattispecie in questione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)