Sez. 1, Sentenza n. 19305 del 12/09/2014 (Rv. 632492 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Danno permanente indennizzabile ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Invocabilità - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Il danno permanente, indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ("ratione temporis" applicabile, ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), può essere invocato dal proprietario che abbia iniziato l'opera prima dell'approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione, tuttavia, che la costruzione sia considerata, ancorchè "a posteriori", legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria, sicchè l'indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora sanate - salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato - o per quelle realizzate dopo l'approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)